Nel corso dell’Assemblea del Consiglio Superiore dei LLPP che si è tenuta il 25 maggio è stato portato in approvazione il testo della Bozza di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: “Modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Modalità e procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, e criteri di iscrizione.”
La bozza di decreto, è costituita da 52 articoli suddivisi in 6 Capi, nell’ambito dei quali – come da mandato del Codice – affronta in primo luogo le tematiche relative alle procedure che disciplinano il Collaudo tecnico-amministrativo ed il Collaudo statico delle opere e dei lavori, la Verifica di conformità di servizi e forniture, il Certificato di regolare esecuzione nonché i casi in cui il Collaudo e la Verifica di conformità possono essere sostituiti dal Certificato di regolare esecuzione. In secondo luogo la bozza di decreto tratta delle modalità di predisposizione dell’albo dei collaudatori, previsto dallo stesso articolo 102 del Codice, nonchè i criteri di iscrizione all’Albo medesimo.
La discipline del COLLAUDO, un’attività importantissima
Si tratta di un testo importantissimo per il settore, richiamato dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito “Codice”, come modificato dal D. Lgs. n.56 del 19 aprile 2017, all’articolo 102 disciplina le procedure di “Collaudo e verifica di conformità”. In particolare, il comma 8, del sopra citato articolo 102 del Codice, come modificato dal D. Lgs. n.56/2017, prevede che “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 16. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità”.
L’Albo dei Collaudatori
Il testo proposto in Assemblea per l’iscrizione all’Albo prevede che sia subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
Per chi si occupa del collaudo tecnico amministrativo
- possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
- limitatamente a un solo componente della commissione, non presidente: funzionari tecnici ed amministrativi, in possesso di laurea triennale o diploma e nei limiti delle proprie competenze, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, soggetti muniti di altre lauree di carattere tecnico, in relazione alla specificità dell’opera o dei lavori;
- anzianità di servizio svolta per almeno cinque anni presso amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- per il collaudatore incaricato singolarmente, o in qualità di presidente di commissione, aver svolto almeno incarichi di collaudo per un importo complessivo di lavori pari o superiore a 10 milioni di euro.
Per chi si occupa del collaudo statico, relativo alle parti strutturali
- possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura;
- abilitazione all’esercizio professionale conseguita da almeno cinque anni;
- anzianità di servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni pubbliche;
- iscrizione, da almeno 10 anni, all’ordine o collegio professionale.
Per chi si occupa della verifica di conformità di servizi e forniture:
- possesso di laurea o diploma tecnico;
- anzianità di servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni pubbliche;
- per il tecnico incaricato singolarmente, o in qualità di presidente di commissione, aver svolto almeno incarichi di collaudo per un importo complessivo di servizi o forniture pari o superiore a quello oggetto di verifica di conformità.
All’Articolo 50 1. si stabilisce che ciascuna regione istituisce un proprio Albo dei collaudatori, stabilendo con propria legge i requisiti di iscrizione, le modalità di gestione e di aggiornamento, le modalità di selezione dei candidati.
Le modalità di selezione dei candidati per i collaudi in ambito nazionale
Nel testo approvato anche le indicazione per le stazioni appaltanti per la scelta dei Collaudatori: in particolare si evidenzia che questa dovrà avvenire sull’Albo pubblicato sul portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la sezione, sulla base delle caratteristiche dell’opera da collaudare.
Il testo dice anche che la scelta dei soggetti cui affidare l’incarico, da parte della Stazione appaltante, dovrà tenere conto, dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché di rotazione nell’affidamento degli incarichi, basandosi sulle informazioni presenti sul profilo di ciascuno degli iscritti all’Albo.
Un ruolo anche al MIBACT
Nel capoverso 3 si indica che nella formazione delle Commissioni di collaudo si terrà conto, altresì, delle disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto interministeriale n. 154 del 22 agosto 2017, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n .42.
La macchina normativa non si ferma
Un documento predisposto internamente dal Consiglio Superiore, che ha ricevuto il plauso e l’approvazione dell’Assemblea.
Ora il testo deve ricevere il parere positivo dell’ANAC e, per diventare Decreto, ottenere la firma del neo Ministro del MIT Danilo Toninelli. Il percorso da compiere è breve, e vista l’importanza dell’argomento, speriamo di avere il Decreto entro l’estate.
Il Presidente del Consiglio Superiore, Massimo Sessa, sentito da INGENIO, ha voluto innanzitutto ringraziare i collaboratori che in un tempo così limitato hanno saputo realizzare un documento non solo di così grande importanza, ma anche di così vasta portata e attualità. Ha poi sottolineato come “l’attività del Consiglio Superiore non si è mai fermata in questi mesi – in cui sono state pubblicate non solo SISMA BONUS e NTC ma tanti altri provvedimenti e ci si è occupati di pareri, controllo e tante altre attività – ma prosegue attivamente su altri fronti urgenti. Nella stessa riunione abbiamo approvato anche il testo di decreto per i livelli di progettazione e presentato all’Assemblea una parte delle Istruzioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Contiamo entro l’estate di portare in Assemblea gli altri capitoli, e proseguire nell’attività relativa ai CIT, così importante per il miglioramento della sicurezza sismica del Paese. Il nostro è un Paese straordinario, ricco di un tessuto immobiliare storico e monumentale unico, in cui operano professionisti che si caratterizzano per l’attenzione e la competenza tecnica. Con il Consiglio Superiore abbiamo voluto dotare questo Paese del tessuto normativo moderno che richiedeva, norme che altri paesi oggi hanno ripreso come riferimento per il proprio sviluppo normativo.”
fonte (www.ingenio-web.it)